Sono vietati tutti quegli accordi con i quali si vuole disporre in vita della propria successione.
Art. 458 – Divieto di Patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Vi sono tre diverse ipotesi di patti successori:
1) i patti istitutivi (quando una persona dispone della propria successione, che può avvenire solo per legge o per testamento; sono nulli anche i patti con cui ci si impegna a fare testamento in un certo modo);